#
#
SITO DEL CNSAS
Sei in: home » norme e leggi » leggi nazionali » Riordinamento del Club Alpino Italiano
leggi nazionali
Riordinamento del Club Alpino Italiano
Leggi il PDF
Legge 26 gennaio 1963, n° 91 - G.U. 26/02/98 n° 55
Riordinamento del Club alpino italiano
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di “Club alpino italiano”.
Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 2 Il Club alpino italiano provvede, nell’ambito delle facoltà statutarie, a mantenere in
efficienza, in conformità alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.
Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortunati nell’esercizio dell’alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti.
Art. 3 La Commissione provinciale di cui all’articolo 236 del regolamento per l’esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n° 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l’esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini.
Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.
Art. 4 Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino
italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministero per la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministero per il turismo e spettacolo, dal Ministro per l’interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l’agricoltura e le foreste.
Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
Art. 5
A decorrere dall’esercizio finanziario 1962-1963, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 6 L’efficacia delle deliberazioni riguardanti l’utilizzazione del contributo di cui
all’articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell’articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all’approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.
Art. 7 Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e
telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparate alle Amministrazioni dello Stato.
Le equiparazioni alle Amministrazioni dello Stato non comporta l’esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.
Art. 8 Il ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi
centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell’Associazione.
La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine dei sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.
Art. 9 Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,
la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all’articolo 2 della presente legge.
Art. 10 Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 11 Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano
e da sottoporre all’approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.
Art. 12 Alla copertura dell’onere previsto dall’articolo 5 della presente legge sarà provveduto,
per l’esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - FOLCHI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - GUI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
#
 
home
chi siamo
richiesta soccorso
attività
formazione
area stampa
media gallery
norme e leggi
link
contatti
area riservata
Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico - All Right reserved © 2010 - 2024 - Web agency Fuganti e ass.