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leggi nazionali
Provvedimenti peri volontari del CNSAS e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso
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Legge 18 febbraio 1992, n° 162 - G.U. 26/02/92 n° 47
Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24. 2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. 3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità. 4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a Lit. 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3. , pari a Lit. 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.
Art. 2 1. Il regolamento per l'attuazione della presente Legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Il regolamento, in particolare, detta norme: a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni; b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità; c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro; d) sulle modalità ed i termini per le richieste di rimborso, nonché per la liquidazione dell'indennità spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.
Art. 3 1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.
Art. 4 1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli art. 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni. 2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento. 3. I volontari del Corpo impiegati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali e aree protette.
Art. 5 1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992- 1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano 2.- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni a bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1992.
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
COSSIGA
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