Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, N. 54

Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto.

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ART. 2

(Attività promozionale)

Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia nel Veneto, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Speleologica regionale, predispone annualmente un programma per l'attuazione di ricerche e studi, congressi, convegni e attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.
Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favore di gruppi speleologici aventi sede nel Veneto e di altre istituzioni competenti sia per l'attuazione delle iniziative previste dal comma precedente, sia per lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. organizzazione del soccorso speleologico;
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  3. ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle attività speleologiche.

L'approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del Consiglio regionale.

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ART. 6

(Norme finanziarie)

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1980.
Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante utilizzazione di una somma di pari importo da prelevarsi dal capitolo 196219740 "Fondo globale spese correnti normali"(partita: attività culturali).
Per gli esercizi finanziari successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

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