Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1986 n. 52 (B.U.R. 58/1986)

Norme in materia di turismo d'alta montagna.

ART. 1

(Finalità)

La Regione del Veneto, in applicazione delle norme fondamentali di cui all'articolo 4 dello Statuto, relative allo sviluppo delle attività turistiche e alla salvaguardia degli ambienti naturali e umani, valorizza il movimento alpinistico ed escursionistico delle zone di alta montagna del territorio regionale, in funzione anche della formazione morale e della salute dei soggetti che praticano l'alpinismo e l'escursionismo, nonché in vista della incentivazione economica delle vallate alpine.

La presente legge prevede e regola iniziative di sostegno al movimento alpinistico ed escursionistico, con particolare riguardo alle strutture e all'organizzazione che fanno capo in prevalenza al Club Alpino Italiano (CAI) e che sono rivolte a sviluppare la conoscenza e l'utilizzazione del patrimonio alpinistico regionale, ad assicurare la prevenzione degli infortuni in montagna e l'efficienza del soccorso alpino.

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ART. 15 bis

(Potenziamento del soccorso alpino)

  1. La Regione agevola l'attività di prevenzione degli infortuni e di soccorso agli alpinisti ed escursionisti in montagna mediante la concessione di contributi al Servizio regionale di soccorso alpino e speleologico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) operante sul territorio regionale.

  2. A tal fine sono ammesse a contributo le seguenti attività:

    1. attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici e alla diffusione e conoscenza delle funzioni e dell'attività del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nell'ambito regionale;

    2. formazione e addestramento dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico, ivi compresi i volontari;

    3. gestione organizzativa, tecnica e amministrativa degli interventi di soccorso, ivi compreso il pagamento di indennità ai componenti volontari delle squadre di soccorso;

    4. adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico e sostituzione di quello deteriorato o smarrito in operazioni di soccorso;

    5. adeguamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto necessari per l'attività di soccorso;

    6. adeguamento e ammodernamento di materiale e attrezzature d'ufficio. (9)

ART. 15 ter

(Concessione dei contributi) (10)

  1. Al fine della concessione del contributo, di cui all'art. 15 bis, il Servizio regionale di soccorso alpino e speleologico presenta domanda al Presidente della Giunta regionale a decorrere dall'1 gennaio e fino al 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione previsionale sull'attività da svolgere, sui mezzi e sul personale da impiegare e di un articolato preventivo di spesa.

  2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi in misura non inferiore a lire 500 milioni, e comunque in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. Entro il medesimo termine il contributo concesso è erogato nella misura del 70 per cento; la quota residua è erogata a presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta. (11)

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Note

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(9) Articolo aggiunto dall'art. 2, legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 .

(10) Articolo aggiunto dall'art. 3, legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 ; vedi art. 5, legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 .

(11) Comma sostituito da comma 2 dell'art. 21 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .

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