Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1977, N. 2

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della L.R. 3 gennaio 1974, n. 1.

ART. 1

Il testo dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:

«In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 dello Statuto regionale, la regione concorre a regolare l'esercizio dell'attività speleologica in Umbria mediante la concessione di sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, nonché per il soccorso speleologico.
La Regione istituisce il catasto speleologico regionale con annessa biblioteca.»

...Omissis...

ART. 7

Alla legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1, è aggiunto il seguente ultimo articolo:

«Per l'attuazione delle norme di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 12 milioni annui per l'esercizio finanziario 1976 e successivi, di cui lire 5 milioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, lire 3 milioni per il soccorso speleologico e lire 4 milioni per l'impianto, tenuta e aggiornamento del catasto speleologico regionale e della biblioteca, nonché per il rimborso agli Enti delegatari delle altre spese sostenute per l'esercizio della delega.»

...Omissis...


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