In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 dello Statuto regionale, la regione favorisce lo sviluppo dell'attività speleologica in Umbria mediante la concessione di contributi per la ricercha speleologica e le attività didattiche e divulgative collegate, per il soccorso speleologico e per la tenuta e gestione del catasto speleologico dell'Umbria.
...Omissis...Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 sono previste le seguenti provvidenze:
...Omissis...contributi ai centri di soccorso speleologico collegati con il Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I. e aventi sede nel territorio regionale per il soccorso speleologico, riguardanti in particolare:
l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiali speleologici, la sostituzione di materiali deteriorati o smarriti;
le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.
Per l'attuazione delle norme di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1980, in termini di competenza e di cassa, la spesa di lire 100.000.000,
...Omissis...Per l'anno 1980, la spesa di cui sopra verrà così suddivisa:
...Omissis...lire 5 milioni come contributo ai centri di soccorso speleologici;
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