Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1980, N. 22

Interventi per lo sviluppo della speleologia.

ART. 1

In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 dello Statuto regionale, la regione favorisce lo sviluppo dell'attività speleologica in Umbria mediante la concessione di contributi per la ricercha speleologica e le attività didattiche e divulgative collegate, per il soccorso speleologico e per la tenuta e gestione del catasto speleologico dell'Umbria.

...Omissis...

ART. 2

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 sono previste le seguenti provvidenze:

...Omissis...
  1. contributi ai centri di soccorso speleologico collegati con il Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I. e aventi sede nel territorio regionale per il soccorso speleologico, riguardanti in particolare:

    • l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiali speleologici, la sostituzione di materiali deteriorati o smarriti;

    • le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.

...Omissis...

ART. 6

Norme finanziarie

Per l'attuazione delle norme di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1980, in termini di competenza e di cassa, la spesa di lire 100.000.000,

...Omissis...

Per l'anno 1980, la spesa di cui sopra verrà così suddivisa:

...Omissis... ...Omissis...


Leggi Torna alla pagina delle leggi del Soccorso Speleologico
CNSAS Home

Home Page del Soccorso Speleologico