In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 dello Statuto regionale, la regione concorre a regolare l'esercizio dell'attività in Umbria mediante la concessione di sovvenzioni nella misura di complessive lire 6.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, di cui 3 milioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, 2 milioni per il soccorso speleologico e 1 milione per l'istituzione e il funzionamento del catasto speleologico.
Le sovvenzioni per il soccorso riguardano in particolare:
l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiali speleologici, la sostituzione di materiali deteriorati o smarriti a seguito di soccorso;
le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.
All'erogazione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 2 sono delegate le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni, fra le quali i fondi indicati nell'art. 1 per le ricerche speleologiche e le attività ad esse collegate e per il soccorso speleologico dovranno essere ripartiti nella seguente misura: 2/3 alla Provincia di Perugia ed 1/3 alla Provincia di Terni.
Nell'esercizio della delega le Amministrazioni provinciali dovranno tenere conto dei seguenti criteri:
le sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività collegate saranno erogate dopo aver richiesto il parere delle associazioni speleologiche aventi sede nel territorio della provincia.
le sovvenzioni per il soccorso speleologico saranno erogate dopo aver richiesto il parere dei centri di soccorso speleologico collegati con il Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I. aventi sede nel territorio della provincia;
le sovvenzioni per saranno concesse entro il 31 gennaio ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale;
i soggetti beneficiari delle sovvenzioni dovranno fornire annualmente la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge e dovranno presentare annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta;
i soggetti beneficiari dovranno dimostrare di aver provveduto all'assicurazione per responsabilità civile e infortuni di tutti i partcipanti alle ricerche e alle esercitazioni e operazioni di Soccorso.
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