Club Alpino Italiano
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Coordinamento SpeleologicoSTATUTO
TITOLO 1
COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ
Art. 1) Costituzione e Sede
Il C.A.I. provvede, senza scopo di lucro, al servizio di soccorso, nell'ambito dei propri compiti istituzionali ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Nazionale del 24 dicembre 1985 N. 776 e nell'art. 1 del proprio Regolamento Generale, mediante il CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (nel seguito chiamato C.N.S.A.S.), costituito in Sezione particolare a norma dell'art. 33 dello Statuto del C.A.I..
La Sede del C.N.S.A.S. è fissata presso la Sede Legale del Club Alpino Italiano, attualmente in via E. Fonseca Pimentel 7 a Milano.
L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.
Art. 2) Marchio
Il C.N.S.A.S. adotta il marchio costituito dalla denominazione Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dal Regolamento del C.N.S.A.S. approvato dall'Assemblea.
Art.3) Finalità
Le finalità del C.N.S.A.S. sono:
Contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano e delle attività speleologiche.
Soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recuperare i caduti, anche in collaborazione con Organizzazioni esterne.
Concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in cooperazione con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
Art.4) Soci
Sono Soci del C.N.S.A.S. tutti i Soci maggiorenni del C.A.I. che abbiano chiesto (art. 8 - comma 3 - dello Statuto), e avendo superato le prove di selezione e di accertamento, abbiano ottenuto e mantengano, l'aggregazione quali Volontari presso uno dei Nuclei Operativi secondo le norme del Regolamento del C.N.S.A.S..
La qualità di Socio decade con la perdita della qualità di Socio del C.A.I., con la perdita dei requisiti certificati mediante le prove di cui sopra, per dimissioni, per inattività e per limiti di età o per radiazione.
Art.5) Soci Emeriti
Il Presidente del C.N.S.A.S. può nominare Soci Emeriti del C.N.S.A.S. su proposta del Responsabile di zona, all'atto della loro cessazione dai ruoli, quei volontari che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio
Art.6) Organi Centrali
Sono Organi Centrali del C.N.S.A.S. l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
Art.7) Organizzazione Regionale o Provinciale
L'Organizzazione del C.N.S.A.S. è articolata in Servizi Regionali o Provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico (nel seguito di questo Statuto identificati per brevità come S.R. ed S.P.), sono costituiti, ove necessari, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma dello Stato italiano, su proposta del Consiglio Direttivo e dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Art.8) Coordinamento Speleologico
Le attività del C.N.S.A.S. nell'ambito speleologico sono coordinate dal Comitato di Coordinamento Speleologico, costituito dai Responsabili delle Zone speleologiche di soccorso secondo quanto disposto dal Regolamento Generale.
Art.9) Personalità Giuridica
Il C.N.S.A.S. ed i suoi singoli S.R. ed S.P. si dotano ciascuno di personalità giuridica di diritto privato.
Art.10) Patrimonio
Il C.N.S.A.S. ed i singoli S.R. ed S.P. sono dotati ciascuno di un proprio patrimonio. Il patrimonio della sezione è inalienabile, salvo sostituzione di cespiti e di beni da dismettere. L'eventuale alienazione di immobili deve essere approvata dall'Assemblea e ratificata dal Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.
TITOLO 2
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Art.11) Zone di soccorso
Il territorio di pertinenza di ciascun S.R. ed S.P., è ricoperto da una o più Zone di soccorso, alpino e speleologico. Il numero ed i confini delle Zone di soccorso vengono delimitati dal Consiglio degli S.R. ed S.P., e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea del C.N.S.A.S..
Nelle Regioni e nelle Province Autonome la cui rilevanza ai fini del soccorso alpino o rispettivamente speleologico sia scarsamente significativa, può essere istituita un'unica Zona di soccorso sia alpino che speleologico.
Art.12) Stazioni di soccorso
I Soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni, rispettivamente alpine o speleologiche.
L'Assemblea degli iscritti a ciascuna Stazione elegge ogni tre anni un Responsabile operativo, preposto al regolare funzionamento del servizio sul territorio di sua competenza.
Art.13) Consiglio di Zona
Nelle Zone articolate in più di una Stazione operativa si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Responsabili delle varie Stazioni, nonchè dal Responsabile di Zona e dal suo Vice.
Art.14) Responsabili di Zona
Il Responsabile di Zona ed il suo Vice vengono eletti ogni tre anni dal Consiglio di Zona ove questo sia costituito, dall'Assemblea dei Soci della Stazione, in caso contrario.
Al Responsabile di Zona spettano l'organizzazione generale dell'attività e l'amministrazione dei beni del Soccorso nella Zona di sua pertinenza.
Art.15) Consiglio del S.R. o S.P.
Il Consiglio del S.R. o S.P., è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente del S.R. o S.P., nonchè dai Responsabili di ciascuna Zona di soccorso istituita sul territorio di competenza.
Esso ha il compito di coordinare tutte le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale.
Art.16) Presidente del S.R. o S.P., Vice Presidente del S.R. o S.P.
Vengono eletti ogni tre anni dai Responsabili di Zona tra i Soci dell' S.R. o S.P.. Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 3 e 4 del Regolamento Generale.
Il Presidente rappresenta il S.R. o S.P. ne cura l'amministrazione e la gestione, personalmente o per delega. Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da una sola Zona di soccorso, il Responsabile di Zona ed il suo Vice assumono automaticamente le funzioni di Presidente e di Vice Presidente del S.R. o S.P..
Art.17) Revisori dei conti del S.R. o S.P.
I Revisori dei Conti del S.R. o S.P., vengono nominati in numero di tre con incarico triennale dal Consiglio del S.R. o S.P., salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni regionali; possono essere eletti Revisori dei Conti Soci del CAI di provata esperienza.
Art.18) Autonomie del S.R. o S.P.
Ciascun S.R. o S.P. partecipa alle attività dei Convegni di Sezioni C.A.I. territorialmente competenti ma è indipendente ed autonomo rispetto alle Sezioni del C.A.I. esistenti sul territorio, nonchè al Convegno Regionale ed Interregionale delle Sezioni del CAI, rispondendo del proprio operato unicamente agli Organi Centrali del C.N.S.A.S..
Art.19) Statuto e Regolamento del S.R. o S.P.
Ciascun S.R. o S.P., deve dotarsi di un proprio Statuto e di un Regolamento, conformi alle leggi vigenti nella Regione o provincia autonoma in cui opera, ma che non potranno essere in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.
Lo Statuto ed il Regolamento dovranno essere approvati dal Consiglio C.N.S.A.S. e ratificati dal CAI.
TITOLO 3
ORGANI CENTRALI
Art.20) Assemblea
L'Assemblea del C.N.S.A.S. è l'organo deliberante, essa è costituita dai Rappresentanti dei vari S.R. o S.P., come definiti dall'art. 21, da cinque Rappresentanti del Coordinamento speleologico e dai membri del Consiglio in carica.
Fanno inoltre parte, a tutti gli effetti, dell'Assemblea quattro Rappresentanti nominati con mandato triennale dal Consiglio Centrale del C.A.I. con l'attribuzione specifica di garantire la legittimità delle delibere riguardanti l'utilizzo del contributo finanziario del Club Alpino Italiano.
Compiti dell'Assemblea sono in particolare l'approvazione dello Statuto e del Regolamento Generale C.N.S.A.S. e loro eventuali modifiche, l'approvazione dei bilanci preventivo con relative variazioni e consuntivo; la programmazione e l'attuazione delle attività del C.N.S.A.S..
Art.21) Rappresentanti regionali
(Come modificato dall'Assemblea del C.N.S.A.S. del 20 marzo 1999 ed approvato dal Consiglio Centrale del CAI)La rappresentanza dei S.R. e S.P. nell'Assemblea è affidata per ciascun S.R. al suo Presidente ed al seguente numero di Rappresentanti aggiuntivi, nominati dai rispettivi consigli regionali:
Piemonte, Lombardia 3 ciascuno Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige 1 ciascuno I sottoelencati raggruppamenti di servizi Regionali nominano ciascuno un rappresentante all'Assemblea nazionale:
Puglia, Basilicata e Calabria Abruzzo e Molise Lazio e Campania
I Rappresentanti aggiuntivi durano in carica 3 anni.Art.22) Consiglio del C.N.S.A.S.
Il Consiglio del C.N.S.A.S. è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro membri, questi ultimi nominati dall'Assemblea nel proprio interno secondo quanto definito dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S..
Il Consiglio del C.N.S.A.S. ha durata triennale ed ha il compito di attuare le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea e solo a questa risponde del proprio operato.
Art.23) Presidente e Vice Presidenti
Il Presidente ed i Vice Presidenti del C.N.S.A.S. vengono eletti dall'Assemblea con mandato triennale.
Il Presidente promuove e coordina l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea.
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.
Art.24) Revisori dei conti del C.N.S.A.S.
I revisori dei conti del C.N.S.A.S. sono nominati dal Consiglio Centrale C.A.I. in numero di tre più tre supplenti, con mandato triennale. Un Revisore titolare ed un supplente vengono proposti al Consiglio Centrale dall'Assemblea del C.N.S.A.S..
Art.25) Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci del C.A.I., anche non iscritti al C.N.S.A.S., nominati ogni tre anni dall'Assemblea del C.N.S.A.S. col compito di decidere sui ricorsi disciplinari e su qualunque controversia insorta all'interno del C.N.S.A.S..
Contro le decisioni del Collegio è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Generale del C.A.I. L'Assemblea può nominare un Membro supplente ad hoc, qualora un Proboviro sia costretto a rinunciare all'esame di un caso per indisponibilità o incompatibilità.
Art.26) Presidente onorario
Per meriti eccezionali, l'Assemblea può nominare un Presidente onorario del C.N.S.A.S..
TITOLO 4
DISCIPLINA - APPROVAZIONE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO
Art.27) Provvedimenti disciplinari - Commissario straordinario
I Soci del C.N.S.A.S. che si rendessero colpevoli di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio, o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome del C.N.S.A.S., potranno a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione o radiazione dai ruoli, secondo quanto disposto dal Regolamento del C.N.S.A.S.. In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa di un S.R. o S.P., o di una Zona, è facoltà del Consiglio del C.N.S.A.S. di nominare un Commissario straordinario, attribuendogli i poteri opportuni, per un periodo non superiore a sei mesi.
Art.28) Approvazione e modifiche dello Statuto
Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche dovranno essere approvate dall'Assemblea del C.N.S.A.S. a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e ratificate dal Consiglio Centrale C.A.I..
Art.29) Scioglimento del C.N.S.A.S.
Il C.N.S.A.S. può essere sciolto per deliberazione del Consiglio Centrale o per deliberazione dell'Assemblea del C.N.S.A.S., assunta con l'osservanza delle norme previste dal proprio Regolamento e con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto, sottoposta ad approvazione del Consiglio Centrale C.A.I.
Per i beni della Sezione si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 dello Statuto del C.A.I..
Art.30) Norme di rinvio
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I. nonchè alle delibere del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano 3/02/90 e 26/10/91.
NORMA TRANSITORIA
All'atto dell'entrata in vigore del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, le strutture organizzative esistenti verranno convertite direttamente, in via provvisoria in quelle previste dal nuovo Statuto, mantenendo gli attuali Responsabili fino alla scadenza dei rispettivi mandati.
Agli stessi sarà demandato il compito di attuare le nuove normative nel termine stabilito dalla norma transitoria prevista nel Regolamento Generale.
approvato dall'Assemblea del CNSAS del 18/09/94
Giulio Frangioni
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