Club Alpino Italiano
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Coordinamento SpeleologicoREGOLAMENTO GENERALE
Art. 1. - Contenuto
Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto della Sezione Particolare del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico "CNSAS" approvato dal Consiglio Centrale del CAI in data 16.5.1992.
Art. 2. - Norme di riferimento
Il presente Regolamento è redatto nel rispetto della vigente legislazione nazionale, dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e dello Statuto del CNSAS.
Art. 3. - Definizioni
Nel presente Regolamento la parola Socio indica i Soci Volontari del CNSAS. Le parole Consiglio o Consiglio Nazionale indicano il Consiglio di cui agli Art. 6 e 22 dello Statuto del CNSAS.
Art. 4. - Marchio
Il CNSAS adotta il marchio come da allegato sub A dello Statuto del CNSAS.
Art. 5. - Uso del marchio
L'uso del marchio del CNSAS è obbligatorio per tutti gli organi anche periferici del CNSAS.
Il Consiglio Nazionale esercita l'attività di vigilanza sull'uso del marchio; i singoli organi anche periferici del Corpo debbono comunicare al Consiglio Nazionale le forme ed i modi in cui intendono far uso del marchio.
Art. 7. - Uso non conforme del marchio
Gli organi anche periferici che adottassero o facessero uso del marchio in modo non conforme alle norme del presente Regolamento, alle direttive del Consiglio Nazionale o comunque in contrasto con gli interessi collettivi del CNSAS, saranno passibili di provvedimento disciplinare nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Art. 8. - Modifiche al Regolamento
Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a maggioranza assoluta e ratificata dal Consiglio Centrale del CAI.
Art. 9. - Soci - Ammissione
Possono presentare domanda di iscrizione al CNSAS i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
siano maggiorenni e non abbiano superato il 45° anno di età, tranne deroghe deliberate dal Consiglio;
siano iscritti al CAI ed in regola con la quota associativa;
siano di sana e robusta costituzione comprovata da certificato medico;
La domanda di ammissione al CNSAS deve essere presentata al Capostazione competente per territorio che, controllata la regolarità formale della stessa, la trasmette al Delegato di Zona che trasmette la richiesta al Presidente Regionale, corredata del proprio parere sulla opportunità di ammettere il nuovo Socio.
Il Presidente Regionale provvede all'ammissione alle prove attitudinali ovvero alla reiezione della domanda comunicando le proprie determinazioni al Capostazione, al Delegato di Zona ed all'interessato.
Al superamento delle prove, il Presidente Regionale provvede all'ammissione del Socio comunicando la stessa al Presidente Nazionale per l'iscrizione negli appositi elenchi.
Art. 10. - Soci - Obblighi
I Soci devono operare nello spirito e secondo le finalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del CAI e del Corpo, devono svolgere la propria attività con spirito di collaborazione e nella consapevolezza che la loro funzione è elemento indispensabile per la sicurezza dei propri colleghi e degli infortunati che soccorrono.
È dovere del Socio partecipare alle attività addestrative organizzate dalla Stazione o alle quali partecipa la Stazione; in particolare il Socio deve partecipare ad almeno due esercitazioni annue ed a tutti i corsi di aggiornamento cui viene mandato; è suo dovere inoltre partecipare alle riunioni tecniche e formative periodiche della Stazione.
È altresì dovere del Socio controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati segnalando qualsiasi difetto al Capostazione.
I Soci debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al CNSAS per finalità che non siano specificamente stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del CNSAS.
I Soci potranno utilizzare i materiali e i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.
I Soci non potranno intrattenere alcun rapporto con la stampa nè rilasciare interviste, se non espressamente autorizzati.
Art. 11. - Soci - Diritti
Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, salvo ipotesi di incompatibilità.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa del CNSAS e di utilizzare, per ragioni di servizio le attrezzature messe a disposizione dalla Stazione cui sono aggregati.
Tutti i Soci hanno diritto di essere puntualmente informati delle attività promosse dal CNSAS. A tal fine le strutture periferiche e centrali potranno attivare strumenti di informazione adeguati.
Tutti i Soci hanno diritto ad operare in condizioni di sicurezza. Hanno altresì diritto ad operare sotto la copertura di una polizza assicurativa idonea. A tale scopo il CNSAS stipula, sentito il Consiglio Centrale del CAI, una polizza assicurativa che copra il rischio dei Soci in attività.
I Soci hanno diritto di ottenere il trasferimento ad altra struttura periferica, previo il consenso dei Delegati delle due Zone.
Art. 12. - Perdita della qualità di Socio
La qualità di socio si perde per:
- cessata appartenenza al CAI;
- dimissioni, da presentarsi al Capostazione competente;
- raggiungimento del limite di età previsto nelle polizze assicurative;
- inidoneità sopravvenuta;
- inattività;
- radiazione dal Corpo.
La perdita della qualità di Socio per cessazione di appartenenza al CAI, per dimissioni o per raggiunto limite di età deve essere comunicata dal Capostazione competente al Delegato di Zona ed al Presidente Regionale, che ne darà a sua volta comunicazione al Presidente Nazionale per la cancellazione del nominativo del Socio dagli elenchi.
La qualità di Socio si perde per inidoneità o inattività nei seguenti casi:
- mancata ed ingiustificata partecipazione alle operazioni di soccorso;
- mancata ed ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione ed alle esercitazioni obbligatorie;
- mancata ed ingiustificata partecipazione alle verifiche periodiche.
Il Capostazione competente, al verificarsi di una delle suddette ipotesi, sentito il Socio, trasmette la richiesta di cessazione debitamente motivata, all'interessato e al Consiglio di Zona che provvede in merito. Il Delegato di Zona invia quindi la copia del provvedimento al Presidente Regionale, che a sua volta lo comunica al Presidente Nazionale. La perdita della qualità di Socio per radiazione avviene a seguito di provvedimento disciplinare ai sensi del successivo Art. 33.
Art. 13. - I Soci emeriti
Il Presidente Nazionale può nominare, all'atto della loro cessazione dai ruoli, Soci emeriti del CNSAS quei Soci che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio, su segnalazione del Capostazione, del Delegato di Zona o del Presidente Regionale.
Art. 14. - L'Assemblea
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei Membri del Consiglio o almeno un terzo dei Membri dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.
La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data fissata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di convocazione richiesta dalla maggioranza dei Membri del Consiglio o da un terzo dei Membri dell'Assemblea, l'Assemblea deve essere riunita entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Le riunioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri; in seconda convocazione l'Assemblea è valida alla presenza di almeno un terzo dei Membri.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera sulle questioni relative a modifiche dello Statuto e del Regolamento con il voto favorevole dei due terzi dei Membri; pertanto in questa ipotesi l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei propri membri.
Per ciascun socio è ammessa una sola delega.
Il voto è palese, tranne per l'elezione del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti e dei Membri del Consiglio.
All'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, Soci che debbano relazionare su questioni specifiche.
L'Assemblea svolge le funzioni ad essa demandate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo.
Art. 15. - Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti
Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea tra i Membri del Corpo che abbiano anzianità di iscrizione superiore a cinque anni.
Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.
Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
In caso di parità entra in ballottaggio il candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.
Il Vice Presidente designato dal Coordinamento speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario può essere sostituito dal Coordinamento medesimo.
Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea viene convocata entro 60 giorni per procedere a nuova elezione. Il Presidente e i Vice Presidenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.
Art. 16. - Compiti del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del CNSAS. Allo stesso sono affidati i seguenti compiti:
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Nazionale e ne coordina i lavori;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- sovrintende all'organizzazione del Corpo ed al personale dipendente;
- sovrintende alla Struttura Tecnica Nazionale e di Protezione Civile;
- nomina i Soci Emeriti;
- svolge ogni altra funzione o compito ad esso demandato per legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo, dal Consiglio o dall'Assemblea.
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuvano nelle sue funzioni; la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio è affidata al Vice Presidente più anziano per età.
Art. 17. - Il Consiglio
I Membri del Consiglio di cui all'art. 22 dello Statuto vengono eletti dall'Assemblea tra i propri Membri che abbiano una anzianità di iscrizione al Corpo superiore ai cinque anni.
Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.
I Membri del Consiglio sono eletti, con voto segreto, mediante l'indicazione di non più di tre preferenze; vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a norma dell'art. 15, 3 e 4 comma.
I Membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea, che deve essere convocata entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Consiglieri. I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.
Art. 18. - Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale almeno ogni due mesi ed ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 4 dei suoi componenti.
La convocazione del Consiglio è disposta mediante invio di avviso scritto, anche via fax, da riceversi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e indicante giorno, ora e luogo della riunione, nonchè gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Nel caso la convocazione sia richiesta da quattro Membri del Consiglio, la riunione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
Le riunioni del Consiglio sono valide alla presenza di almeno 4 Membri tra cui due consiglieri.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri Membri nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 19. - Compiti del Consiglio
Il Consiglio è l'organo di governo del CNSAS.
Esso attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale e svolge ogni altra funzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo.
In particolare al Consiglio sono affidate le seguenti funzioni:
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera su tutte le spese previste dal bilancio;
- formula le proposte da sottoporre all'Assemblea;
- coordina le strutture Tecniche Nazionali e le Scuole nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea;
- ratifica le nomine dei responsabili tecnici nazionali che sono effettuate dall'Assemblea;
- pianifica l'organizzazione nazionale del CNSAS quale Organo Nazionale di Protezione Civile.
Art. 20. - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Collegio.
I Membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento per qualsiasi causa.
La prima convocazione del Collegio è disposta dal Presidente Nazionale; nella prima riunione il Collegio nomina il suo Presidente.
Il Presidente del Collegio convoca e presiede le riunioni del Collegio.
Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno prima dell'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
Art. 21. - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione contabile del Corpo.
I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa ed al controllo dei documenti contabili del Corpo.
Il Collegio predispone la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.
I Membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio, cui devono essere invitati, senza diritto di voto.
Art. 22. - Il Collegio dei Probi Viri del CNSAS
L'Assemblea elegge i Membri del Collegio dei Probi Viri tra soci CAI di provata rettitudine morale, con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza nell'ambito del CNSAS.
Il Collegio dei Probi Viri di cui all'art. 25 dello Statuto dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.
Alla prima riunione il Collegio nomina il Presidente.
Il Presidente del Collegio convoca e presiede le riunioni.
Art. 23. - Compiti del Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri decide sulle controversie tra Organi del Corpo e tra questi e singoli Soci, dopo aver esperito il tentativo di composizione della vertenza; decide sui ricorsi presentati dai Soci contro provvedimenti disciplinari o di perdita della qualità di socio; assolve ogni altro compito ad esso affidato dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo.
Contro le decisioni del Collegio dei Probi Viri è ammesso ricorso a norma del Regolamento generale del CAI.
Art. 24. - Il Comitato di Coordinamento Speleologico
Il Comitato di Coordinamento speleologico elegge tra i propri componenti un Responsabile Nazionale ed un Vice Responsabile Nazionale.
Il Responsabile nazionale ed il Vice Responsabile durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 25. - Compiti del Comitato di Coordinamento Speleologico
Il Comitato di Coordinamento Speleologico sceglie tra i propri Membri il rappresentante da designare alla carica di Vice Presidente Nazionale.
Art. 26. - Organizzazione periferica
Ciascun Servizio Regionale e Provinciale di cui l'Assemblea delibera la istituzione si costituirà in associazione.
Lo statuto delle singole associazioni dovrà essere predisposto sulla base di un testo base che verrà trasmesso dal Consiglio ai Servizi regionali.
Lo statuto delle associazioni dovrà essere approvato dal Consiglio e ratificato dal Consiglio Centrale del CAI.
Art. 27. - Le Scuole Nazionali
Le Scuole Nazionali sono organi tecnici del CNSAS.
Esse si occupano di:
- ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e speleologico con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione e dell'emergenza sanitaria;
- formazione e aggiornamento degli Istruttori nazionali nelle diverse discipline;
- consulenza agli organi nazionali e periferici;
- partecipazione alle iniziative scientifiche anche a livello internazionale;
- organizzazione di corsi di addestramento per i Soci;
- ogni altro compito o funzione ad esse affidato dall'Assemblea, dal Presidente o dal Consiglio.
Le Scuole nazionali vengono istituite dall'Assemblea su proposta del Presidente Nazionale.
Ciascuna Scuola ha un Direttore ed un Corpo Docente.
Art. 28. - Centri operativi di coordinamento dell'emergenza in montagna
Il CNSAS direttamente o tramite convenzioni può attivare centri operativi di coordinamento dell'emergenza in montagna, anche per mezzo delle sue articolazioni regionali.
Art. 29. - Le Convenzioni
Il CNSAS sottoscrive convenzioni con Enti e privati con la finalità di migliorare i servizi resi per il raggiungimento dei fini statutari del Corpo, anche a mezzo delle sue articolazioni regionali.
Art. 30. - Bilancio preventivo e consuntivo
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le entrate sono costituite da:
- il contributo annuale del CAI;
- il contributo ai sensi della legge 162/92;
- i contributi da Enti e da privati;
- i lasciti;
- ogni altra entrata di legittima provenienza accettata dall'Assemblea Nazionale.
Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio e deve essere sottoposto all'Assemblea, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 15 Settembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio e deve essere sottoposto all'Assemblea, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 15 Febbraio di ogni anno.
Art. 31. - Il Patrimonio
Il Patrimonio del CNSAS è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà del CNSAS anche se assegnati alle organizzazioni periferiche ovvero alle Scuole del CNSAS.
Il Consiglio provvede alla redazione e all'aggiornamento annuale dell'inventario del Patrimonio del CNSAS che deve essere sottoposto all'Assemblea.
Art. 32. - Il fondo di solidarietà
Nell'ambito del bilancio del CNSAS viene istituito un fondo di solidarietà vincolato con obbligo di portare a residuo le somme non erogate ed eventuali interessi destinato a fare fronte a particolari esigenze di solidarietà verso soci, loro eredi o ad altre iniziative umanitarie.
Qualsiasi prelievo dal fondo di solidarietà deve essere deliberato dall'Assemblea. Il fondo di solidarietà è costituito mediante prelievo del 2,5% del contributo ordinario del CAI ed è incrementato dal contributo dei servizi regionali in ragione di 1000 lire per ogni socio; la somma verrà prelevata dalle entrate dei Servizi regionali/provinciali e dovrà essere versata entro il 31/12 di ogni anno al Consiglio.
Il fondo potrà essere incrementato da eventuali contributi volontari erogati da privati o Enti.
Art. 33. - Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari a carico di Soci che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio sono:
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione dall'appartenenza al Corpo per un periodo compreso tra un mese e due anni;
- radiazione.
La ammonizione consiste in un richiamo motivato inviato per iscritto al responsabile dell'infrazione ed è comminata per mancanze non gravi.
La diffida consiste nell'avviso scritto e motivato inviato al responsabile dell'infrazione e contenente la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione; la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute. La sospensione dall'appartenenza al Corpo comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta inoltre la incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo. La sospensione è comminata per mancanze gravi.
La radiazione dal Corpo comporta la perdita della qualità di Socio. I Soci radiati non possono essere riammessi a far parte del Corpo. Essa è comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi; la radiazione è inoltre comminata nel caso un Socio abbia ricevuto corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso pubbliche o private per attività attinenti al Soccorso alpino svolte senza esserne preventivamente autorizzato dal Consiglio del S.R. o S.P., o dal diretto superiore previsto dai regolamenti delle Scuole nazionali.
Art. 34. - Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono comminati a maggioranza assoluta dei membri dall'Organo collegiale gerarchicamente superiore al responsabile dell'infrazione (Consiglio di Zona, Consiglio Regionale o Provinciale, Consiglio Nazionale).
Essi possono essere comminati anche direttamente dal Consiglio Nazionale, sentito il superiore gerarchico del responsabile dell'infrazione.
L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore ai 15 giorni entro il quale egli può presentare le proprie contro deduzioni.
L'interessato ha diritto, se lo richiede, di essere sentito anche in contraddittorio con colui che ha segnalato l'infrazione.
Art. 35. - Ricorsi
I provvedimenti disciplinari, così come ogni altro provvedimento o iniziativa che coinvolga un Socio, possono essere impugnati con ricorso al Collegio dei Probi Viri.
Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.
Il Collegio dei Probi Viri deve emettere il provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
Il ricorso al Collegio dei Probi Viri non sospende l'efficacia del provvedimento.
Art. 36. - Incompatibilità
Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico nell'ambito del CNSAS lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- Presidente Nazionale;
- Responsabile Nazionale Speleologico con esclusione della carica di Vice Presidente;
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Membro del Consiglio dei Probi Viri;
- Direttore Scuole Nazionali CNSAS;
- Istruttore e Coordinatore Nazionale.
È altresì incompatibile la carica di Capostazione con quella di Delegato di Zona.
Art. 37. - Disposizioni transitorie e finali
Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento le strutture centrali e periferiche dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.
Le cariche in atto restano valide sino alla loro scadenza.
Le designazioni di cui all'Art.21 dello Statuto dovranno pervenire al Consiglio entro due mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
Sino all'acquisizione della personalità giuridica, le assicurazioni di cui all'Art.11 verranno stipulate dal Corpo di concerto con il Consiglio Centrale del CAI.
Ai sensi dell'Art. 30 - Norma transitoria dello Statuto del CNSAS, lo Statuto approvato dal CAI per l'istituzione della sezione particolare CNSAS entra in vigore a tutti gli effetti a far data dalla approvazione del presente regolamento. Cessa pertanto l'efficacia delle disposizioni transitorie di cui alla delibera del Consiglio Centrale del CAI 3.2.90.
approvato dall'Assemblea del CNSAS il 18/09/94
Giulio Frangioni
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