[CAI]

Club Alpino Italiano

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Coordinamento Speleologico

[CNSAS]

REGOLAMENTO

del Coordinamento Speleologico

 

Art. 1. - Contenuto

Il presente Regolamento detta le norme di organizzazione del Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico C.N.S.A.S..

Art. 2. - Norme di riferimento

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale del C.N.S.A.S. cui si rinvia per quanto non esplicitamente disciplinato.

Art. 3. - Definizioni

Nel presente Regolamento la parola Socio indica i Soci Volontari del C.N.S.A.S.

Art. 4. - Modifiche al Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere proposta dal Coordinamento Speleologico a maggioranza assoluta e approvata dal Consiglio del C.N.S.A.S., e ratificata dall'Assemblea del C.N.S.A.S.

Art. 5. - Soci: ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata al Capostazione speleologico competente per territorio che, sentiti gli iscritti alla propria stazione e verificate le capacità tecniche ed i requisiti fisici del candidato, inoltra la domanda al Responsabile di Zona competente corredata del proprio parere; il Responsabile di Zona provvede all'ammissione del candidato al periodo addestrativo.

Al superamento del periodo addestrativo il Responsabile di Zona provvede all'ammissione del candidato, comunicando la stessa al competente Presidente Regionale per l'iscrizione negli appositi elenchi a livello centrale.

Art. 6. - Organi del Soccorso Speleologico

Sono organi operativi speleologici:

Art. 7. - Il Coordinamento Speleologico

Il Coordinamento Speleologico (C.S.) è costituito dal Responsabile Nazionale, dal Vice Responsabile Nazionale e dai Responsabili delle zone di Soccorso speleologico istituite sul territorio.

Il C.S. si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Responsabile Nazionale o anche del Presidente Nazionale o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei Membri.

Il C.S. è convocato e presieduto dal Responsabile Nazionale.

Art. 8. - Compiti del Coordinamento Speleologico

Il C.S. coordina l'attività di Soccorso Speleologico ed in particolare:

  1. indirizza e coordina le attività delle Stazioni e delle Zone di Soccorso Speleologico;
  2. elegge il Vice Presidente Nazionale del C.N.S.A.S. da designare all'Assemblea Nazionale;
  3. elegge, tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S., il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile Nazionale che partecipano alla Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.;
  4. elegge, tra i Delegati e i Vice Delegati delle Zone di Soccorso Speleologico, gli altri tre membri del Comitato Esecutivo.
  5. Elegge tra i Delegati e i Vice delegati delle Zone di soccorso speleologico il componente del Consiglio nazionale di cui all’art.20 dello Statuto. 

Art. 9. - il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile Nazionale

Il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile Nazionale vengono eletti dal C.S. tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal C.N.S.A.S.

Il Responsabile Nazionale e il Vice Responsabile Nazionale sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi; in caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, il C.S. viene convocato entro 60 giorni per procedere a nuova elezione.

li Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 10. - Compiti del Responsabile Nazionale e del Vice Responsabile

Compiti del Responsabile Nazionale e del Vice Responsabile Nazionale sono:

Il Vice Responsabile sostituisce il Responsabile Nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni.

Art. 11. - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Responsabile Nazionale, dal Vice Responsabile Nazionale e da tre Membri eletti dal C.S. tra i Delegati e i Vice Delegati delle zone di Soccorso Speleologico.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal C.N.S.A.S.

I Membri del Comitato Esecutivo sono eletti, con voto segreto, mediante l'indicazione di non più di tre preferenze; vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, il C.S., che deve essere convocato entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Membri. I Membri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 12. - Funzionamento del Comitato Esecutivo

Il Comitàto Esecutivo si riunisce su convocazione del Responsabile Nazionale almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Responsabile Nazionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato sono valide alla presenza di almeno tre Membri.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri membri nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 13. - Compiti del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo attua le linee programmatiche deliberate dal Coordinamento Speleologico e svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Regolamento.

In particolare al Comitato Esecutivo sono affidate le seguenti funzioni:

  1. predispone il programma di spesa ed il rendiconto annuale;
  2. delibera su tutte le spese previste dal programma di spesa;
  3. formula le proposte da sottoporre al C.S.;
  4. coordina il lavoro delle Commissioni Speleologiche;
  5. delibera sui provvedimenti disciplinari da proporre al Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S.

Art. 14. - Organizzazione periferica

Il Soccorso Speleologico è articolato in Zone di Soccorso Speleologico; ciascuna zona è affidata ad un Responsabile e ad un Vice Responsabile di zona.

Art. 15. - Zone di Soccorso Speleologico

Sono istituite le seguenti zone di soccorso speleologico:

1a Zona PIEMONTE  
2a Zona FRIULI-VENEZIA GIULIA 
3a Zona TOSCANA 
4a Zona UMBRIA 
5a Zona LAZIO 
6a Zona VENETO 
7a Zona PUGLIA 
8a Zona SARDEGNA 
9a Zona LOMBARDIA 
10a Zona SICILIA-CALABRIA 
11a Zona MARCHE 
12a Zona EMILIA ROMAGNA 
13a Zona LIGURIA  
14a Zona CAMPANIA-MOLISE  
15a Zona ABRUZZO  

Ulteriori variazioni delle Zone di soccorso speleologico dovranno essere proposte dal Coordinamento speleologico e ratificate dall’Assemblea nazionale del C.N.S.A.S.

Art. 16. - Rapporti con i Soccorsi Regionali

Nelle regioni o provincie in cui non siano istituite zone di Soccorso Speleologico ma siano operanti Stazioni Speleologiche, queste dipenderanno, ai fini della operatività speleologica, dalla zona designata secondo quanto previsto al precedente art. 16 e contribuiranno al pari delle altre Stazioni di Soccorso Alpino, alla costituzione del Soccorso Regionale o Provinciale competente in quel territorio.

Art. 17. - Commissioni Speleologiche

Il Coordinamento Speleologico costituisce al proprio interno la Commissione Medica Speleologica e Commissioni Tecniche con compiti specialistici.

Le Commissioni sono poste sotto la sorveglianza del C.S. e sono dirette da un Coordinatore eletto dai membri di ciascuna Commissione con durata triennale.

Art. 18. - Compiti delle Commissioni Speleologiche

Le Commissioni Speleologiche hanno il compito di favorire l'aggiornamento tecnico specialistico, la divulgazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la sperimentazione di materiali e tecniche innovative; promuovono iniziative di prevenzione ognuna nel proprio ambito specialistico.

Le Commissioni possono assumere inoltre il ruolo di organi tecnici operativi a disposizione dei responsabili di Zona per far fronte ad esigenze specialistiche in emergenze locali; esse sono altresì a disposizione del Responsabile Nazionale in caso di emergenze di rilevanza nazionale o per operazioni di soccorso all'estero.

Art. 19. - Rendiconto annuale

Il Comitato Esecutivo predispone un programma di spesa annuale da sottoporre al C.S. per l'approvazione entro il 30 luglio di ogni anno e trasmesso al Consiglio del C.N.S.A.S.

Il rendiconto consuntivo è predisposto dal Comitato Esecutivo e deve essere sottoposto al Coordinamento per l'approvazione entro il 30 gennaio di ogni anno e trasmesso al Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. entro sette giorni.

Alle riunioni del Coordinamento Speleologico per l'approvazione del rendiconto del programma di spesa e del rendiconto consuntivo annuale debbono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del C.N.S.A.S. e il Presidente Nazionale.

Art. 20. - Incompatibilità

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico nell'ambito dei Coordinamento Speleologico lo svolgimento delle seguenti funzioni:

  1. Responsabile Nazionale.

Art. 21. - Disposizioni transitorie e finali

I soci all'atto dell'ammissione nell'organico speleologico del C.N.S.A.S. accettano il presente Regolamento e si impegnano a rispettare tutto quanto in esso contenuto e disposto.

Approvato nell'assemblea del C.N.S.A.S. del 12 febbraio 1994
Modificato dall'assemblea del C.N.S.A.S. del  17 Dicembre 2005
Modificato dal Coordinamento Speleologico del 25 Novembre 2006


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