Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 1986, N. 32

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico.
Norme per lo sviluppo della speleologia.

...Omissis...

ART. 7

(Progetti specifici)
  1. Le Amministrazioni locali, le Università, le associazioni speleologiche, le cooperative possono richiedere finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e per le finalità della presente legge.

  2. I progetti devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredati dai seguenti documenti:

    • Esposizione articolata del progetto;
    • Relativo piano finanziario, anche di massima;
    • Relazione illustrativa dell'attività svolta e rendiconto circa l'impiego di provvidenze già ottenute;
    • Documentazione relativa all'avvenuta assicurazione per responsabilità civile ed infortuni di tutti i partecipanti alle esplorazioni, alle esercitazioni ed alle operazioni di soccorso.

    Le associazioni speleologiche faranno tenere altresì:

    • copia dello statuto sociale da cui si rilevi specificamente la finalità non di lucro dell'associazione.

  3. Alle richieste di finanziamento deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino eventuali agevolazioni o contributi diversi ed eventualmente percepiti allo stesso titolo e per le stesse attività, oltre che una copia dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

  4. Alle squadre di soccorso speleologico con sede nel territorio regionale, con le modalità di cui ai commi precedenti, possono essere concessi contributi in particolare per:

    • l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico;
    • le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.

...Omissis...

Data a Bari, addì 3 ottobre 1986

FITTO


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