Nell'ambito dell'azione volta a coordinare e sviluppare i servizi sociali negli aspetti attinenti alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport, nonché a tutelare e recuperare il patrimonio naturale e culturale della montagna, la Regione promuove lo sviluppo delle strutture e dei servizi di assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente la Regione predispone la formazione e l'attuazione di un piano di interventi concernenti:
...Omissis...c) il soccorso per il turismo alpino e speleologico, conformemente al titolo IV;
...Omissis...
Gli interventi a favore del soccorso per il turismo alpino e speleologico concernono:
Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comitato Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e il Gruppo Speleologico Piemontese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino presentano alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo, corredati delle previsioni finanziarie.
I programmi devono contenere le specificazioni dell'articolazione sul territorio nazionale degli interventi previsti: tali specificazioni devono essere trasmesse alle Comunità Montane, o, in mancanza di queste, ai Comuni competenti territorialmente, che esprimono entro 30 giorni il loro motivato parere circa l'idoneità degli interventi programmati.
La Giunta regionale, sentito il parere degli Enti Locali di cui all'articolo precedente, delibera il programma di intervento annuale assegnando i contributi per la realizzazione dello stesso al Comitato Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e al Gruppo Speleologico Piemontese Soccorso Alpino.
I contributi sono liquidati nella misura del 70% a titolo di acconto e, per la restante parte, dietro presentazione di un consuntivo di attività e di spesa, corredato delle dichiarazioni delle Comunità Montane, o dei Comuni, che attestino la realizzazione delle operazioni di soccorso sul territorio di competenza.
...Omissis...
Al fine dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di 200 milioni.
All'onere di 200 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli:
«Spese per il soccorso per il turismo alpino e spelcologico», con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e cassa;
...Omissis...Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l'anno 1980 i programmi di intervento di cui ai titoli III e IV possono essere presentati entro il 30 settembre 1980.
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