Club Alpino Italiano
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Coordinamento SpeleologicoLeggi e regolamenti
Regione Marche
LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1996, N. 4
Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero.
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TITOLO IV
Esercizio delle professioni di guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologicaCAPO IV
Norme transitorieARTICOLO 55
(Norme transitorie per le professioni di guida alpina, aspirante guida e guida speleologica)...Omissis...
3. Chiunque abbia svolto l'attività professionale di guida speleologica per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'abilitazione alla professione può presentare alla Giunta regionale domanda per l'iscrizione all'albo regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La domanda di cui al comma 3, corredata da una relazione esauriente sull'attività svolta e in corso di svolgimento nonchè da idonea documentazione, viene valutata da un'apposita Commissione composta:
dal Dirigente del servizio regionale competente, che la presiede;
da un medico della delegazione speleologica del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) delle Marche;
da un esperto di tecnica speleologica designato dalla delegazione speleologica del CNSAS.
5. La Commissione di cui al comma 4 valuta l'idoneità all'iscrizione nell'albo regionale del candidato mediante l'accertamento delle capacità tecniche anche in sede operativa.
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