Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della regione.

...Omissis...

ART. 3

Al fine di promuovere l'incremento ed il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico nell'ambito della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:

...Omissis...
  1. il potenziamento delle attrezzature del Corpo di Soccorso Alpino.

ART. 8

I contributi di cui all'art. 3 possono essere concessi, nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni, che diano garanzie per la manutenzione delle opere realizzate.


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