Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162 recante provvedimenti per i volontari del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;
Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;
Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della predetta legge le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;
Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;
Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT nonché la retribuzione base di calcolo;
Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 1999;
La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 1999, è pari a L. 2.696.344.
Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in cinque o sei giorni per settimana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 1999
![]() |
Torna alla pagina delle leggi del Soccorso Speleologico |
![]() |
Home Page del Soccorso Speleologico |