Art. 2
Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di
altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con
le modalità ivi stabilite:
...Omissis...
g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la
vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle
attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il
soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei
caduti;
...Omissis...
Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 26/2/1963.
La Legge 24 dicembre 1985, n. 776 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del
30/12/1985