L'articolo 1 della legge regionale 23.8.1977, n. 52, è sostituito dal
seguente:
La Regione Abruzzo contribuisce al potenziamento e all'organizzazione dei servizi del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino ed annessa Sezione per il Soccorso Speleologico e alle iniziative
della Delegazione Regionale delle Sezioni Abruzzesi del Club Alpino Italiano, rivolte
all'educazione alpinistico-naturalistica dei giovani, mediante lo stanziamento
nel bilancio preventivo annuale di una somma che per l'anno 1981 è stabilita in
L. 60.000.000.
L'articolo 2 della legge regionale 23.8.1977, n. 52, è sostituito dal
seguente: per tre quarti in misura dell'80% al Delegato della XX zona del Corpo
Nazionale Soccorso
Alpino e in misura del 20% in quote uguali al Capo Squadra della IV Squadra L'Aquila e
al Capo Squadra della V Squadra Chieti del Soccorso Speleologico; per un quarto alla delegazione regionale delle Sezioni Abruzzesi del
Club Alpino
Italiano. La corresponsione del contributo è subordinata alla produzione presso
la Giunta Regionale della relazione morale e dei bilanci preventivo e consuntivo di
ciascun beneficiario dai quali risultino: per il Soccorso Alpino e per il Soccorso Speleologico, i servizi
approntati e
organizzati per il soccorso in caso d'infortuni alpinistici o di calamità
naturali che colpiscano persone in zone montane o in caso d'incidenti in grotta,
come per la prevenzione degli infortuni sia in montagna che speleologici
nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo; per la delegazione delle Sezioni Abruzzesi del Club Alpino
Italiano, le iniziative
realizzate per la formazione e l'educazione alpinistica, anche attraverso la
organizzazione di corsi giovanili di avvicinamento alla montagna e per
l'educazione naturalistica, in conformità al proprio
regolamento.
Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione
Consiliare Permanente competente, ed è corrisposto:
Gli atti di cui sopra debbono essere rimessi alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno a pena di decadenza, a partire dal 1982.
Al maggior onere di L. 40.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1981, introducendo nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, le seguenti variazioni, sia per competenza che per cassa:
La partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1981 è ridotta
della corrispondente somma di L. 40.000.000.
Negli anni successivi l'entità della spesa è determinata dalla rispettive leggi di
bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 15 Gennaio 1982.
NENNA D'ANTONIO
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