Rules for the associations of social promotion
Law, n° 383; December 7, 2000
Rules for the associations of social promotion
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Finalita` e oggetto della legge
1.
La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attivita` come espressione
di partecipazione, solidarieta` e pluralismo; ne promuove lo sviluppo
in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua
autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di
finalita` di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e
spirituale.
2. La presente legge,
in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e
18 della Costituzione, detta princi`pi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i
princi`pi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni
di promozione sociale nonche` i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha,
altresi`, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realta` associative
e di consolidare e rafforzare quelle gia` esistenti che rispondono agli
obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2. Associazioni
di promozione sociale 1. Sono considerate associazioni di promozione
sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di
svolgere attivita` di utilita` sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalita` di lucro e nel pieno rispetto della liberta` e dignita`
degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge,
i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei
datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte
le associazioni che hanno come finalita` la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono
altresi` associazioni di promozione sociale i circoli privati e le
associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o
che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale
alla titolarita` di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
Atto costitutivo e statuto 1. Le associazioni di promozione sociale si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti: a) la denominazione; b) l’oggetto sociale; c) l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini di
lucro e la previsione che i proventi delle attivita` non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attivita` istituzionali statutariamente previste;
f) le norme
sull’ordinamento interno ispirato a princi`pi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettivita` delle cariche associative. In relazione alla
particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarieta` sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 11, puo` consentire deroghe alla presente
disposizione; g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli
associati ed i loro diritti e obblighi; h) l’obbligo di redazione di
rendiconti economico-finanziari, nonche` le modalita` di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalita`
di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione
del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita` sociale.
Art. 4.
Risorse economiche 1. Le associazioni di promozione sociale traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle
loro attivita` da: a) quote e contributi degli associati; b) eredita`,
donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti
locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari; d) contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita`
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali
degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le
finalita` sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 2. Le
associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla
conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti
eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere
b), c), d), e), nonche`, per le risorse economiche di cui alla lettera
g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se
finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito
imponibile di cui
all’articolo 22.
Art. 5 Donazioni ed eredita` 1.
Le associazioni di promozione sociale prive di personalita` giuridica
possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti
testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro
rendite al conseguimento delle finalita` previste dall’atto costitutivo e
dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono
intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art.
6 Rappresentanza 1. Le associazioni di promozione sociale anche non
riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali,
secondo lo statuto, e` conferita la rappresentanza legale. 2. Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di
promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti
sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria,
possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e
per conto dell’associazione.
Art. 7 Registri
Capo II REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari sociali e` istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno
un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita` in almeno
cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale. 3. L’iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica
iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione
territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i
benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 4. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono
iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2, che svolgono attivita`, rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.
Art. 8. Disciplina del procedimento
per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali 1. Il
Ministro per la solidarieta` sociale, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per
l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui
all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i
procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni che svolgono attivita` in ambito
regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonche` la
periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto
dei princi`pi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le regioni e le province autonome trasmettono altresi` annualmente
copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 11. 3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine
per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso
inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4.
L’iscrizione nei registri e` condizione necessaria per stipulare le
convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art.
9 Atti soggetti ad iscrizione nei registri 1. Nei registri di cui
all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede
dell’associazione e
l’ambito territoriale di attivita`. 2. Nei
registri devono essere iscritti altresi` le modificazioni dell’atto
costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le
deliberazioni di scioglimento.
Art. 10 Ricorsi avverso i
provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni 1. Avverso i
provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione e` ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si
tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la
solidarieta` sociale, che decide previa acquisizione del parere
vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso
si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito
delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della
giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere
vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2.
Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione e` ammesso, in ogni caso, entro sessanta
giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che
decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
e` appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le stesse modalita` entro sessanta giorni.
Sezione II Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo
Art. 11 Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale) 1. In sede di prima attuazione della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la solidarieta` sociale, e` istituito l’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio»,
presieduto dal Ministro per la solidarieta` sociale, composto da 26
membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere
nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a
sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli. 3. L’Osservatorio elegge un
vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in
carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per
piu` di due mandati. 5. Per il funzionamento dell’Osservatorio e`
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni
per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001. 6. Entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro per la solidarieta` sociale, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le
modalita` di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale
e regionali.
7. Alle attivita` di segreteria connesse al
funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
Art. 12 Funzionamento e attribuzioni 1. Per lo
svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il
Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento
entro sessanta giorni dall’insediamento. 2. Con regolamento, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate
all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per
gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le
seguenti competenze: a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta
e
nell’aggiornamento del registro nazionale; b) promozione di studi e
ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero; c) pubblicazione
di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo
stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
sull’associazionismo; d) sostegno delle iniziative di formazione e di
aggiornamento per lo svolgimento delle attivita` associative nonche` di
progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati
dalla presente legge;
e)
pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione
di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza
dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione
civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati,
anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni
iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a
particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di
scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di
promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h)
organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale
sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e
le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilita`
sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti
l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli
oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e` autorizzata la
spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni
annue a decorrere dal 2001.
Art. 13 Fondo per l’associazionismo 1. E`
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo,
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di
cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.
2. Per il
funzionamento del Fondo e` autorizzata la spesa massima di lire 4.650
milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a
decorrere dal 2002.
Art. 14 Osservatori regionali 1. Le
regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con
funzioni e modalita` di funzionamento da stabilire con la legge regionale
di cui all’articolo 8, comma 2. 2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, e`
autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300
milioni annue a decorrere dal 2001. 3. Al riparto delle risorse di cui
al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarieta`
sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
15 Collaborazione dell’ISTAT 1. L’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e` tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per
l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e
a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2.
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e`
autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100
milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16 Rapporti con
l’Osservatorio nazionale per il volontariato 1. L’Osservatorio svolge la
sua attivita` in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11
agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse. 2.
L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono
convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la
presidenza del Ministro per la solidarieta` sociale o di un suo
delegato. 3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo e` autorizzata la spesa massima di lire 50
milioni annue a decorrere dal 2000.
Art.
17Partecipazione alla composizione del CNEL 1. L’Osservatorio e
l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le
persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, e` sostituito dal seguente: «Il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e` composto di esperti,
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie
produttive, in numero di centoventuno, oltre al
presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n.
936 del 1986, dopo il numero I), e` inserito il seguente: «1-bis) dieci
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque
designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque
designati dall’Osservatorio nazionale per il
volontariato;». 4. All’articolo 4 della citata legge n.936
del 1986, dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. I
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme
vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri». 5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo e` autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art.
18 Prestazioni degli associati 1. Le associazioni di promozione sociale
si avvalgono prevalentemente delle attivita` prestate in forma
volontaria,
libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di
particolare necessita`, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art.
19 Flessibilita` nell’orario di lavoro 1. Per poter espletare le
attivita` istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui
all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni
iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire
delle forme di flessibilita` dell’orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l’organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art.
20 Prestazioni in favore dei familiari degli associati 1. Le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari
conviventi degli associati
sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle
rese agli associati. 2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo e` autorizzata la spesa massima di lire 2.700
milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art.
21 Imposta sugli intrattenimenti 1. In deroga alla disposizione di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999,
n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di
promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile,
ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri
derivanti dall’attuazione del presente articolo e` autorizzata la spesa
massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a
decorrere dal 2002.
Art. 22 Erogazioni liberali
1. Al testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis: 1)
al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti,
dopo la lettera i-ter) e` aggiunta la seguente: «i-quater) le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a
favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2)
al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli
soci di societa` semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa`
medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-
bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di
cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i- quater)»;
b)
all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita` sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la
lettera c-septies) e` aggiunta la seguente:
«c-octies) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di
lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge»;
c)
all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per
oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-
bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo
13-bis»;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
di imposta per oneri sostenuti da societa` ed enti commerciali non
residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i- quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114,
comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti
dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo
13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i- quater) del comma 1 dell’articolo
13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo e` autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il
2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23
Tributi locali 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui
tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale,
qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24 Accesso
al credito agevolato e privilegi 1. Le provvidenze creditizie e
fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi
sono
estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di
cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o piu`
progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle
finalita` istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di
promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le
cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore
ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile. 3. I crediti di cui
al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i
crediti di cui alla lettera
c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art. 25 Messaggi di utilita` sociale 1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7
giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette
alla societa` concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i
messaggi di utilita` sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14
aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le
seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,».
Art. 26 Diritto
all’informazione ed accessoai documenti amministrativi 1. Alle
associazioni di promozione sociale e` riconosciuto il diritto di accesso
ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
associazioni di promozione sociale.
Art. 27 Tutela degli interessi sociali e collettivi 1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a)
a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi
promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad
intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni
derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalita`
generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi
lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalita` di cui alla
lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate altresi` ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai
sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
28 Accesso al Fondo sociale europeo 1. Il Governo, d’intesa con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni
iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del
Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, nonche`, in collaborazione con la Commissione
delle Comunita` europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti
comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i
finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29 Norme
regionalie delle province autonome 1. Le leggi regionali e le leggi
delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione
sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art.
30 Convenzioni 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale,
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo
svolgimento delle attivita` previste dallo statuto verso terzi.
2. Le
convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita` le
attivita` stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita`
nonche` le modalita` di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di
promozione sociale che svolgono attivita` mediante convenzioni devono
assicurare i propri aderenti che prestano tale attivita` contro gli
infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attivita`
stessa, nonche` per la responsabilita` civile verso terzi.
4.
Con decreto del Ministro per la solidarieta` sociale, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5.
La copertura assicurativa di cui al comma 3 e` elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le
prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni
stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
31 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e
militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere
forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili
per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princi`pi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2.
Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari
eventi o manifestazioni, il sindaco puo` concedere autorizzazioni
temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai
criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25
agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il
periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o
gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che
l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti
commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono
autorizzate ad esercitare attivita` turistiche e ricettive per i propri
associati. Per tali attivita` le associazioni sono tenute a stipulare
polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre,
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di
informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai
propri associati.
Art. 32 Strutture per lo svolgimento delle
attivita` sociali 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni
possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di
loro
proprieta`, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di
promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attivita` istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), e` inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;». 3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti:
«nonche` ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma e` autorizzata la spesa di lire 1.190
milioni
annue a decorrere dall’anno 2000. 4. La sede delle associazioni di
promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative
attivita` sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per
concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di
restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di
straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le
finalita` di cui al comma 1, per la dotazione delle relative
attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione
sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i
privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito
agevolato.
Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33 Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire
98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere
dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unita` previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000,
lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere
dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni
per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e`
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.