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Measures for CNSAS volunteers, and facilitation of their rescue operations
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Law, n° 162; February 18, 1992
Measures for CNSAS volunteers, and facilitation of their rescue operations

Legge 18 febbraio 1992,162 - G.U. 26/02/9247
Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonche´ nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che siano protratte per piu` di otto ore, ovvero oltre le ore 24. 2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e` corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta` di chiedere il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore e` iscritto. 3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennita` per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e` istituito un fondo di accantonamento per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennita`. 4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a Lit. 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3. , pari a Lit. 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.
Art. 2 1. Il regolamento per l'attuazione della presente Legge e` emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Il regolamento, in particolare, detta norme: a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni; b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennita`; c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro; d) sulle modalita` ed i termini per le richieste di rimborso, nonche´ per la liquidazione dell'indennita` spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.
Art. 3 1. Al CAI e` concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita` permanente e responsabilita` civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita` del Corpo.
Art. 4 1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli art. 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni. 2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 e` esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento. 3. I volontari del Corpo impiegati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unita` cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali e aree protette.
Art. 5 1. Per le finalita` di cui alla presente legge e` autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992- 1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano 2.- Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni a bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara` inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi` 18 febbraio 1992.
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
COSSIGA
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